1. L'articolo 202 del codice di procedura penale sostituito dal seguente:
«Art. 202. - (Segreto di Stato). - 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di un pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 65 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«2-bis. La persona sottoposta alle indagini può sempre opporre l'esistenza del segreto di Stato. In questo caso si applica l'articolo 202».
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 209 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«2-bis. All'esame si applicano le disposizioni previste dall'articolo 202».
4. All'articolo 234 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. È comunque vietata l'acquisizione di documenti sui quali è stato apposto, ovvero opposto e confermato con la procedura prevista dall'articolo 202, il segreto di Stato».
5. All'articolo 248 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose, in originale o in copia, per i quali il detentore oppone l'esistenza di un segreto di Stato, l'acquisizione immediata è sospesa e i documenti, atti o cose sono sigillati in appositi contenitori e affidati in custodia a un pubblico depositario per il tempo necessario a verificare l'esistenza del vincolo del segreto. Per la conferma dell'esistenza del segreto si applica la procedura prevista dall'articolo 202».
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 253 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«4-bis. In tutti i casi in cui oggetto del sequestro sono cose in relazione alle quali il detentore oppone l'esistenza di un segreto di Stato, l'acquisizione immediata è sospesa e le cose sono affidate in custodia a un pubblico depositario per il tempo necessario a verificare l'esistenza del vincolo del segreto. Per la conferma dell'esistenza del segreto si applica la procedura prevista dall'articolo 202».
7. Dopo l'articolo 351 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 351-bis. - (Opposizione del segreto di Stato). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 350 e 351, quando le persone indicate nei medesimi articoli oppongono l'esistenza di un segreto di Stato, la polizia giudiziaria interrompe l'atto e riferisce immediatamente al pubblico ministero che, se del caso, applica la procedura prevista dall'articolo 202».