Art. 26.
(Tutela del segreto di Stato).

      1. L'articolo 202 del codice di procedura penale sostituito dal seguente:

      «Art. 202. - (Segreto di Stato). - 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di un pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato.

 

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      2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma; nelle more della risposta è sospesa ogni attività volta ad acquisire conoscenza di quanto oggetto del segreto stesso.
      3. Qualora il segreto sia confermato e risulti necessaria la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.
      4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri non dia conferma del segreto, il giudice ordina che il testimone deponga.
      5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indirette, degli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto.
      6. Qualora il giudice ritenga ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l'esercizio del potere di conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell'autorità giudiziaria, il segreto di Stato non può più essere eccepito nel corso del procedimento, con riferimento al medesimo oggetto».

      2. Dopo il comma 2 dell'articolo 65 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «2-bis. La persona sottoposta alle indagini può sempre opporre l'esistenza del segreto di Stato. In questo caso si applica l'articolo 202».

      3. Dopo il comma 1 dell'articolo 209 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «2-bis. All'esame si applicano le disposizioni previste dall'articolo 202».

 

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      4. All'articolo 234 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. È comunque vietata l'acquisizione di documenti sui quali è stato apposto, ovvero opposto e confermato con la procedura prevista dall'articolo 202, il segreto di Stato».

      5. All'articolo 248 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose, in originale o in copia, per i quali il detentore oppone l'esistenza di un segreto di Stato, l'acquisizione immediata è sospesa e i documenti, atti o cose sono sigillati in appositi contenitori e affidati in custodia a un pubblico depositario per il tempo necessario a verificare l'esistenza del vincolo del segreto. Per la conferma dell'esistenza del segreto si applica la procedura prevista dall'articolo 202».

      6. Dopo il comma 2 dell'articolo 253 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «4-bis. In tutti i casi in cui oggetto del sequestro sono cose in relazione alle quali il detentore oppone l'esistenza di un segreto di Stato, l'acquisizione immediata è sospesa e le cose sono affidate in custodia a un pubblico depositario per il tempo necessario a verificare l'esistenza del vincolo del segreto. Per la conferma dell'esistenza del segreto si applica la procedura prevista dall'articolo 202».

      7. Dopo l'articolo 351 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 351-bis. - (Opposizione del segreto di Stato). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 350 e 351, quando le persone indicate nei medesimi articoli oppongono l'esistenza di un segreto di Stato, la polizia giudiziaria interrompe l'atto e riferisce immediatamente al pubblico ministero che, se del caso, applica la procedura prevista dall'articolo 202».

 

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